Dichiarazioni anagrafiche di trasferimento di residenza all'interno dello stesso comune oppure da un altro comune, dall’estero o verso l’estero.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:
In seguito all’entrata in vigore del c.d. "decreto Semplificazioni", a partire dal 9 maggio 2012 è possibile inoltrare al comune competente le dichiarazioni anagrafiche in tempo reale attraverso una delle seguenti modalità:
· recandosi personalmente agli sportelli dell'Ufficio Anagrafe, via Cesare Battisti n.7 (piano terra) durante gli orari di apertura al pubblico (dal lun al sab dalle ore 09.00 alle ore 12.30 - tel 0541 845662);
· a mezzo raccomandata indirizzata a: Ufficio Anagrafe, via Cesare Battisti n. 7 – 47863 Novafeltria (RN);
· per via telematica all’indirizzo di posta elettronica ufficio.anagrafe@comune.novafeltria.rn.it o all’indirizzo di posta certificata pec.comune.novafeltria@legalmail.it
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Ai fini della registrazione della dichiarazione occorre presentare il modulo, scaricabile sul sito, il quale deve necessariamente:
- essere compilato nelle parti obbligatorie contrassegnate da un asterisco (generalità interessato/i compreso il codice fiscale, indirizzo con i riferimenti toponomastici dell'immobile (via e numero civico) e, in caso di unità abitativa in cui sono già iscritte persone, generalità di un componente la famiglia). Si precisa di indicare, ove presente, il civico interno o in alternativa i riferimenti catastali (foglio, particella e subalterno) desumibili dal titolo di occupazione dell'immobile;
- in caso non si sia proprietari dell’immobile, riportare i riferimenti del contratto di locazione/comodato o una copia, in alternativa restituire all’ufficio la dichiarazione di assenso/conoscenza del proprietario dell’immobile da lui sottoscritta (allegato D) e con allegata copia di un documento di riconoscimento;
- essere sottoscritto dall'interessato e dagli altri componenti maggiorenni della famiglia;
- contenere in allegato copia del documento di identità (leggibile pena l’irricevibilità dell’istanza) in corso di validità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente allo stesso che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Si precisa che per quanto riguarda la richiesta inoltrata da cittadini stranieri, la registrazione è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.
CASI PARTICOLARI:
In determinati casi è necessario produrre, oltre il materiale di cui sopra, ulteriore documentazione:
- il richiedente deve compilare il modulo per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. In caso di trasferimento riguardante un minore è necessario che il genitore che non avanza l’istanza direttamente sottoscriva la dichiarazione di assenso al trasferimento del minore (allegato E);
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare la documentazione indicata nell'allegato A;
- i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea devono allegare la documentazione indicata nell'allegato B;
- chi trasferisce la residenza dall'Estero deve esibire il passaporto o altro documento equipollente.
- chi si trasferisce presso le Forze Armate o presso un Istituto deve allegare una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della convivenza o dell'Istituto, che attesti l'effettiva presenza dell'interessato nella struttura stessa.
TEMPI E SCADENZE:
L’istanza di iscrizione anagrafica non ha alcun costo e il comune destinatario entro due giorni lavorativi dalla sua ricezione deve provvedere alla registrazione della stessa.
Nei casi di presentazione della dichiarazione allo sportello, l'ufficiale d'anagrafe rilascia all'interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento di accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione; mentre nel caso di inoltro per via telematica tale comunicazione verrà eseguita a mezzo mail.
Al procedimento di accertamento dei requisiti si applica il silenzio-assenso, pertanto trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se l'interessato non riceve la comunicazione dei motivi ostativi al diritto all'iscrizione/registrazione del cambiamento di abitazione, l'istanza si intende confermata.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali stabiliscono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace (reato: falsa dichiarazione a pubblico ufficiale - art. 495 c. p.).
Ai fini di una più veloce e corretta definizione della pratica si consiglia di indicare sempre un recapito al quale essere contattati per le comunicazioni (e-mail/pec, cellulare, ecc.).
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO:
Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all'estero utilizzando lo strumento telematico messo a disposizione dal Ministero degli Esteri sul sito della Farnesina: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco oppure presentando all’Ufficio consolare competente per territorio, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza, l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) a cui allegare documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d’identità del richiedente.
L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
Le Autorità consolari italiane all'estero, ricevuta la richiesta di iscrizione in AIRE, provvederanno a darne comunicazione all'Anagrafe dell'ultimo Comune di residenza del cittadino ai fini della cancellazione del dichiarante dalla banca dati dei cittadini residenti nel comune e dell'inserimento dello stesso nella banca dati AIRE.
La decorrenza dell'iscrizione è la data di presentazione della domanda sul portale ministeriale.
TRASFERIMENTO DALL’ESTERO:
I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione nell’ anagrafe della popolazione residente. Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.