ORDINANZA 11/2023 MODALITA’ PER IL RICONOSCIMENTO DEI DANNI ALLE IMPRESE PRIVATE
L’Ordinanza 11/2023 disciplina i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, alle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi.
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Errata corrige ordinanza n. 11 (precisazioni n. 1 del 14 novembre)
Scarica il modello corretto di domanda di contributo e lo schema corretto di perizia tecnica asseverata o giurata, rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali, Allegati 1 e 3 all’ordinanza n. 11/2023
ORDINANZA 14/2023 MODALITA’ PER IL RICONOSCIMENTO DEI DANNI AGLI IMMOBILI DI EDILIZIA ABITATIVA E RELATIVE PERTINENZE
L’ Ordinanza 14/2023 disciplina i criteri, le modalità ed i termini per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi di cui all’articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, agli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze situate nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per i quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi. Le disposizioni dell’ordinanza si applicano anche agli edifici che comprendono anche unità immobiliari non adibite ad uso residenziale, purché all’interno dell’edificio sia compresa almeno una unità immobiliare adibita a residenza.
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