Accertamento con adesione

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il Comune di Novafeltria, con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2000, ha adottato il regolamento per l’accertamento con adesione dei tributi comunali, quale strumento di prevenzione, oltre che di semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento, improntato a principi di collaborazione e trasparenza.

COSA SIGNIFICA?

Significa in sostanza definire in accordo con il contribuente l’imposizione definitiva limitatamente ai casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili e qualora l’accertamento non riguardi l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento

COME ATTIVARE LA PROCEDURA?

Il procedimento per la definizione può essere attivato, oltre che a cura dell’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento, su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento (non preceduto dal particolare invito di cui all’art. del Regolamento comunale) può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza i termini di pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi nonchè i termini per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale

Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione l’ufficio Tributi potrà formulare (ma attenzione non è un obbligo), l’invito a presentarsi all’ufficio tributi per definire l’accertamento con adesione, qualora ricorrano i presupposti previsti nel regolamento.

La presentazione dell’istanza non è vincolante ai fini dell’adesione.

Anche quei contribuenti cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, possono chiedere, con istanza in carta libera, l'attivazione del procedimento per la definizione dell'accertamento.

 QUALI SONO GLI EFFETTI?

1) si sospendono per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza i termini di pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi.

2) si sospendono per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza i termini per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. 

3) il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definitiva chiarificazione tra l’ente e il contribuente del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio se non nei termini indicati all’articolo 2, comma 5, del Regolamento Comunale.

4) se il contraddittorio con il contribuente porta a concordare l’accertamento, la definizione si perfezionerà con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, con le sanzioni ridotte ad un quarto del minimo previsto per legge. Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente dovrà far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento

5) se il contribuente riceve l’invito a presentarsi da parte dell’ufficio, successivo alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, ma non si presenta, ciò comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione

6) Il mancato pagamento renderà efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l’avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, di dati o di elementi relativi alla posizione contributiva o la compilazione di un questionario

7) Qualora, sussistendo comunque i presupposti per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, non si giunga a concordare l’accertamento il contribuente potrà beneficiare della riduzione ad un quarto delle sanzioni addebitate con l’accertamento se non proporrà ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e verserà le somme dovute entro il termine per presentare ricorso a suddetta Commissione

8) è prevista la possibilità, per gli accertamenti con adesione relativi a tributi comunali diversi dalla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, per un massimo di quattro rate trimestrali, quando la somma complessivamente dovuta supera i sei milioni di lire. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale. Il numero delle rate trimestrali è elevabile a otto se le somme dovute superano i trenta milioni, per le quali l'ufficio può anche richiedere adeguata garanzia.

Dove rivolgersi:
Ufficio Tributi
Piazza V. Emanuele ................ tel. 0541/845666

Orario:
Lunedì - Giovedì - Sabato 8.30 alle 13.00

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